IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla  condizione  dello   straniero,   di   seguito   «testo   unico
dell'immigrazione»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  4,  del  testo   unico
dell'immigrazione, ove si prevede che la determinazione annuale delle
quote massime di stranieri da ammettere nel  territorio  dello  Stato
avviene con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
secondo  la  procedura  ivi  disciplinata,  sulla  base  dei  criteri
generali individuati nel documento programmatico  triennale  relativo
alla politica dell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel  territorio
dello Stato, e che «In caso di mancata pubblicazione del  decreto  di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
provvedere in via transitoria, con proprio decreto»; 
  Vista la legge  18  dicembre  2020,  n.  173,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, che ha  modificato  il  citato
art. 3, comma 4, quarto periodo, del testo  unico  dell'immigrazione,
sopprimendo  il  termine  di  adozione  del  menzionato  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  «entro  il  30  novembre  di
ciascun anno» nonche' il riferimento al «limite delle quote stabilite
nell'ultimo decreto emanato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante il regolamento  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Visti gli articoli da 42 a 44 del decreto-legge 21 giugno 2022,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.  122
che, nell'ambito delle misure per la semplificazione delle  procedure
di rilascio del nulla  osta  al  lavoro  e  delle  verifiche  di  cui
all'art. 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica
31  agosto  1999,  n.  394,  prevedono  norme  di  semplificazione  e
snellimento del processo di rilascio  dei  nulla  osta  di  cui  agli
articoli 22 e 24 del testo unico per l'immigrazione; 
  Visti, in particolare, gli articoli 42, comma 6,  e  44,  comma  1,
della  legge  n.  122  del  2022  che  si  applicano  alle  procedure
disciplinate dal decreto di cui al citato art. 3, comma 4, del  testo
unico dell'immigrazione anche per l'anno 2022; 
  Rilevato che il documento  programmatico  triennale  non  e'  stato
emanato; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21
dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 12 del 17 gennaio  2022,  concernente  la  programmazione
transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri  residenti
all'estero nel  territorio  dello  Stato  per  l'anno  2021,  che  ha
previsto una quota  complessiva  di 69.700  cittadini  stranieri  per
l'ingresso in Italia per motivi di lavoro  subordinato  stagionale  e
non stagionale e di lavoro autonomo; 
  Ravvisata la necessita' di procedere in via transitoria a  definire
i flussi d'ingresso in  Italia  dei  lavoratori  stranieri  residenti
all'estero per l'anno 2022, incrementando, rispetto all'anno 2021, la
quota complessiva degli  ingressi  da  prevedere,  tenuto  conto  dei
fabbisogni evidenziati dal mondo economico e produttivo nazionale; 
  Visto l'art. 22, comma 2, del testo  unico  dell'immigrazione,  che
prevede per il datore di lavoro che  voglia  assumere  uno  straniero
residente all'estero di verificare, presso il  centro  per  l'impiego
competente,  l'indisponibilita'  di  un   lavoratore   presente   sul
territorio nazionale a ricoprire il posto di lavoro  per  il  profilo
richiesto con le modalita' definite dall'Agenzia nazionale  politiche
attive del lavoro; 
  Vista la nota operativa dell'Agenzia nazionale politiche attive del
lavoro n. 17273 del  20  dicembre  2022  avente  ad  oggetto  «Flussi
d'ingresso dei lavoratori stranieri  e  adempimenti  dei  centri  per
l'impiego»; 
  Rilevato che per l'anno 2022 e' necessario prevedere una  quota  di
ingresso di lavoratori  stranieri  residenti  all'estero  per  lavoro
subordinato non stagionale, da destinare alle  esigenze  dei  settori
dell'autotrasporto   merci   per    conto    terzi,    dell'edilizia,
turistico/alberghiero,  della  meccanica,  delle   telecomunicazioni,
dell'alimentare e della cantieristica navale; 
  Rilevato, altresi', che per l'anno 2022 e' necessario prevedere una
quota di ingresso di lavoratori stranieri residenti  all'estero,  che
hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione
nei Paesi di origine, ai sensi dell'art. 23 del  citato  testo  unico
sull'immigrazione, incrementando la quota,  rispetto  all'anno  2021,
per consentire l'ingresso di  lavoratori  formati  a  conclusione  di
progetti in corso, finanziati con fondi FAMI ed al fine di assicurare
continuita' ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi; 
  Visto l'art. 21 del citato testo unico sull'immigrazione, circa  la
previsione di quote riservate a favore di Paesi che collaborano nelle
politiche di regolamentazione dei flussi d'ingresso e nelle procedure
di riammissione,  nonche'  la  previsione  di  una  quota  d'ingresso
riservata ai lavoratori di origine italiana; 
  Ravvisata l'esigenza di consentire la conversione  in  permessi  di
soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di
soggiorno rilasciati ad altro titolo; 
  Tenuto  conto,  inoltre,  delle  esigenze  di   specifici   settori
produttivi  nazionali  che   richiedono   lavoratori   autonomi   per
particolari settori imprenditoriali e professionali; 
  Ravvisata, infine, la necessita' di prevedere una quota di ingresso
di lavoratori stranieri residenti all'estero per lavoro stagionale da
ammettere in Italia per l'anno 2022,  per  le  esigenze  del  settore
agricolo e del settore turistico-alberghiero e  che,  allo  scopo  di
semplificare ed ottimizzare  procedure  e  tempi  per  l'impiego  dei
lavoratori stagionali da parte dei datori  di  lavoro,  e'  opportuno
incentivare  le  istanze  di  nulla  osta  al   lavoro   pluriennale,
riservando una specifica quota all'interno della quota stabilita  per
il lavoro stagionale; 
  Ritenuto  inoltre  che,  al  fine  di   contrastare   il   fenomeno
dell'impiego  irregolare  di  lavoratori   stagionali   nel   settore
agricolo, e' utile replicare e rafforzare  la  sperimentazione  della
partecipazione  delle  organizzazioni  professionali  dei  datori  di
lavoro  dello  stesso  settore  al  procedimento  di  assunzione  dei
lavoratori,  riservando  alle  istanze  di  nulla  osta   al   lavoro
presentate da tali organizzazioni  una  specifica  quota  all'interno
della quota stabilita per il lavoro stagionale; 
  Rilevato che ai fini anzidetti puo'  provvedersi  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  adottare  in  via   di
programmazione transitoria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori stranieri  residenti  all'estero  per  l'anno  2022,  sono
ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e  non
stagionale e di lavoro  autonomo,  i  cittadini  stranieri  residenti
all'estero entro una quota complessiva massima di 82.705 unita'.